Art. 48. Disposizioni comuni La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio. Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermita' neuro-psichiche. Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a cio' espressamente delegati. Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.