(Regolamento - art. 48)
                              Art. 48. 
                         Disposizioni comuni 
 
  La tessera deve essere rinnovata  nell'ipotesi  di  cambiamento  di
qualifica o di ruolo e deve essere  portata  sempre  al  seguito,  in
uniforme ed in abito civile. 
  Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in  relazione
a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio. 
  Deve essere restituita all'atto della cessazione dal  servizio  per
qualsiasi causa. 
  La tessera di  riconoscimento  deve  essere  ritirata  in  caso  di
sospensione  dal  servizio  o  aspettativa  per  motivi   di   salute
determinata da infermita' neuro-psichiche. 
  Le tessere di riconoscimento  vengono  rilasciate  dal  capo  della
Polizia o da funzionari a cio' espressamente delegati. 
  Il documento  per  il  capo  della  Polizia  viene  rilasciato  dal
Ministro.