Art. 49. Alloggi di servizio collettivi Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o l'addestramento. Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in istituto. Al personale della Polizia di Stato in servizio collettivo fuori sede e' fatto obbligo di alloggiare in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. Ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilita', puo' richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo. In tale caso l'autorizzazione e' data dal responsabile dell'ufficio o reparto o istituto ove e' ubicato alloggio. Gli allievi agenti, gli agenti in prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi.
Nota all'art. 49, ultimo comma: Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341, concerne "Istituzione dell'Istituto superiore di polizia", ed e' stato emanato sulla base del disposto dell'art. 58 della legge 121 del 1981; il primo comma dell'art. 2 del citato decreto, che istituisce il corso quadriennale di cui trattasi, e' il seguente: "l'Istituto superiore di polizia provvede allo svolgimento dei corsi quadriennali per la nomina a vicecommissario in prova".