(Regolamento - art. 49)
                              Art. 49. 
                   Alloggi di servizio collettivi 
 
  Il personale  della  Polizia  di  Stato  che  esplica  funzioni  di
polizia, durante i corsi e durante il periodo  di  addestramento,  ha
l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono
i corsi o l'addestramento. 
  Per motivate esigenze il personale in prova e gli  appartenenti  ai
ruoli della Polizia di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di
alloggiare in istituto. 
  Al personale della Polizia di Stato in  servizio  collettivo  fuori
sede e' fatto obbligo di alloggiare in locali  messi  a  disposizione
dall'Amministrazione. 
  Ogni  dipendente  della  Polizia   di   Stato,   sussistendone   le
disponibilita', puo' richiedere di fruire degli alloggi  di  servizio
collettivo. In tale caso l'autorizzazione e'  data  dal  responsabile
dell'ufficio o reparto o istituto ove e' ubicato alloggio. 
  Gli  allievi  agenti,  gli  agenti  in  prova,  gli  allievi   vice
ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341,  hanno  l'obbligo
di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i corsi. 
 
 
          Nota all'art. 49, ultimo comma: 
            Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341,  concerne  "Istituzione
          dell'Istituto superiore di polizia", ed  e'  stato  emanato
          sulla base del disposto dell'art. 58 della  legge  121  del
          1981; il primo comma dell'art. 2 del  citato  decreto,  che
          istituisce il corso quadriennale di  cui  trattasi,  e'  il
          seguente: 
            "l'Istituto   superiore   di   polizia   provvede    allo
          svolgimento  dei  corsi  quadriennali  per  la   nomina   a
          vicecommissario in prova".