Art. 50. Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi Il personale della Polizia di Stato che fruisce di alloggi di servizio collettivi deve rispettare scrupolosamente le disposizioni sull'utilizzazione degli alloggi emanate dal responsabile dell'ufficio, reparto o istituto ove gli stessi sono ubicati. E' fatto divieto agli occupanti di modificare in tutto od in parte le strutture interne ed esterne degli alloggi, nonche' la dislocazione degli arredi.