(Regolamento - art. 51)
                              Art. 51. 
                   Alloggi di servizio individuali 
 
  Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove
sussista la disponibilita', viene  dato  in  concessione  onerosa  al
titolare, con provvedimento del capo della Polizia,  un  alloggio  di
servizio individuale  per  le  esigenze  del  medesimo  e  della  sua
famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non  oltre
il sessantesimo giorno dalla cessazione  dell'incarico  che  ha  dato
titolo alla concessione.