(Regolamento - art. 52)
                              Art. 52. 
                         Alloggi individuali 
 
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  precedente,   gli
alloggi  individuali  dei  quali  l'Amministrazione  della   pubblica
sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli  uffici,
reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono  essere  dati  in
concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia
richiesta. 
  L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53  secondo
le modalita' e criteri, stabiliti da apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle  funzioni
svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari. 
  E' in ogni caso vietato  al  personale  che  occupa  l'alloggio  di
modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o  in  parte,
la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi. 
  Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese  dal
trasferimento ad altra sede  o  dalla  cessazione  dal  servizio  per
qualsiasi causa dell'interessato. 
  Il termine di cui al precedente comma e' prorogato di un anno per i
familiari delle "vittime del dovere" di  cui  alla  legge  13  agosto
1980, n. 466, e successive modificazioni, purche' conviventi  con  il
dipendente al momento del decesso di quest'ultimo. 
 
 
          Nota all'art. 52 ultimo comma: 
            La legge 13 agosto  1980,  n.  466,  concerne:  "speciali
          elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici  e
          di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".