Art. 54. Mense obbligatorie Presso l'Istituto superiore di polizia e gli istituti di istruzione della Polizia di Stato di cui all'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono istituite mense obbligatorie di servizio, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le spese per il funzionamento di tali mense sono a totale carico dell'Amministrazione. La convivenza gratuita alle mense di cui al primo comma cessa all'atto della nomina in prova alle varie qualifiche e, per le guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio.
Nota all'art. 54, primo comma: L'art. 60 (Istruzione e formazione professionale) della legge 1 aprile 1981, n. 121, enumera gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato al comma primo, che e' il seguente: "Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 1) scuole per agenti di polizia; 2) istituti per sovrintendenti di polizia; 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia; 4) Istituto superiore di polizia; 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento".