(Regolamento - art. 54)
                              Art. 54. 
                         Mense obbligatorie 
 
  Presso l'Istituto superiore di polizia e gli istituti di istruzione
della Polizia di Stato di cui all'art. 60 della legge 1 aprile  1981,
n.  121,  sono  istituite  mense  obbligatorie  di  servizio,  previa
autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  Le spese per il funzionamento di tali mense sono  a  totale  carico
dell'Amministrazione. 
  La convivenza gratuita alle mense  di  cui  al  primo  comma  cessa
all'atto della nomina in  prova  alle  varie  qualifiche  e,  per  le
guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio. 
 
          Nota all'art. 54, primo comma: 
            L'art. 60 (Istruzione e formazione  professionale)  della
          legge 1 aprile  1981,  n.  121,  enumera  gli  istituti  di
          istruzione per la formazione del personale della Polizia di
          Stato al comma primo, che e' il seguente: 
            "Gli  istituti  di  istruzione  per  la  formazione   del
          personale della Polizia di Stato sono i seguenti: 
              1) scuole per agenti di polizia; 
              2) istituti per sovrintendenti di polizia; 
              3)  istituto  di  perfezionamento  per   ispettori   di
          polizia; 
              4) Istituto superiore di polizia; 
              5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e
          aggiornamento".