Art. 55. Convenzioni o appalti Per sopperire all'impossibilita' di funzionamento di una mensa obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza: alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale; all'appalto del servizio; alla stipula di convenzioni con esercizi privati. L'onere relativo e' a totale carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.