(Regolamento - art. 55)
                              Art. 55. 
                        Convenzioni o appalti 
 
  Per sopperire all'impossibilita'  di  funzionamento  di  una  mensa
obbligatoria di servizio deve provvedersi in ordine di preferenza: 
    alla stipula di convenzioni  con  altre  amministrazioni  o  enti
pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per  il  proprio
personale; 
    all'appalto del servizio; 
    alla stipula di convenzioni con esercizi privati. 
  L'onere relativo e'  a  totale  carico  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.