(Regolamento - art. 57)
                              Art. 57. 
                         Riposo settimanale 
 
  Il  personale  della  Polizia  di  Stato  ha  diritto   al   riposo
settimanale secondo le modalita' previste dall'art. 63 della legge  1
aprile 1981, n. 121, e non puo' rinunciarvi. 
 
          Nota all'art. 57: 
            L'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n.  121,  disciplina
          il riposo settimanale nei comuni quinto e sesto, che  cosi'
          dispongono: 
            "Il  personale  di  cui  al  primo  comma  (e  cioe':  il
          personale     della     pubblica     sicurezza)      quello
          dell'Amministrazione   civile   dell'interno   che   presta
          servizio nella  Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.  Ove  per
          particolari esigenze di servizio il giorno  di  riposo  non
          possa  essere  usufruito  nell'arco  della  settimana,   e'
          recuperabile entro le quattro settimane successive. 
            Il personale  di  cui  al  precedente  comma  che  presta
          servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di
          godere    di    un    giorno    di     riposo     stabilito
          dall'Amministrazione    entro    le    quattro    settimane
          successive".