Art. 57. Riposo settimanale Il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale secondo le modalita' previste dall'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e non puo' rinunciarvi.
Nota all'art. 57: L'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, disciplina il riposo settimanale nei comuni quinto e sesto, che cosi' dispongono: "Il personale di cui al primo comma (e cioe': il personale della pubblica sicurezza) quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nella Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale. Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive. Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive".