(Regolamento - art. 58)
                              Art. 58. 
                Programmazione del riposo settimanale 
 
  Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto  della  Polizia
di Stato deve programmare settimanalmente i turni  di  fruizione  del
riposo in modo da contemperare le esigenze del  servizio  con  quelle
del personale. 
  Salvo particolari necessita' operative, deve essere  garantito  che
il godimento avvenga nell'arco della settimana, fermo restando che il
numero dei riposi giornalieri  nell'ambito  dei  reparti,  uffici  ed
istituti suddetti deve essere normalmente pari alla percentuale di un
settimo della forza presente.