(Regolamento - art. 59)
                              Art. 59. 
                          Congedo ordinario 
 
  Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto  della  Polizia
di  Stato,  sulla  base  delle  domande   degli   interessati,   deve
programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da  contemperare
le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il
numero dei congedi ordinari non superi, di massima  1/4  della  forza
effettiva di ciascun ruolo. 
  Tale limite non si applica negli  istituti  di  istruzione  e  alla
banda musicale. 
  Sono competenti alla concessione dei congedi ordinari: 
    i capi degli uffici, reparti o istituti, per il personale,  anche
del ruolo dei dirigenti, in servizio  presso  gli  uffici  periferici
dell'Amministrazione; 
    il capo del servizio  o  ufficio  equiparato,  per  il  personale
direttivo  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della   pubblica
sicurezza; 
    il direttore  della  divisione,  per  il  restante  personale  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    il  capo  della  Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, per i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di
livello dirigenziale. 
  Il personale in congedo e' tenuto a  comunicare  preventivamente  e
tempestivamente all'Amministrazione il proprio recapito. 
  Il congedo ordinario  deve  essere  fruito  irrinunciabilmente  nel
corso dello stesso anno solare in non piu' di  due  soluzioni,  salvo
eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha
diritto al cumulo dei  congedi  entro  il  primo  semestre  dell'anno
successivo.