Art. 59. Congedo ordinario Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo. Tale limite non si applica negli istituti di istruzione e alla banda musicale. Sono competenti alla concessione dei congedi ordinari: i capi degli uffici, reparti o istituti, per il personale, anche del ruolo dei dirigenti, in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione; il capo del servizio o ufficio equiparato, per il personale direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; il direttore della divisione, per il restante personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; il capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per i capi degli uffici o reparti centrali o periferici di livello dirigenziale. Il personale in congedo e' tenuto a comunicare preventivamente e tempestivamente all'Amministrazione il proprio recapito. Il congedo ordinario deve essere fruito irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non piu' di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.