(Regolamento - art. 6)
                               Art. 6. 
                         Superiore operativo 
 
  Nei servizi di polizia, il personale della  Polizia  di  Stato  che
svolge  attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica  o  di   carattere
professionale  e'  tenuto  ad  eseguire  gli  ordini  impartiti   dal
personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di  polizia  al
quale e' affidata la direzione del servizio. 
  Nei servizi  di  ordine  pubblico  restano  ferme  le  disposizioni
contenute negli art. 22 e seguenti del regolamento di esecuzione  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
 
 
          Note all'art. 6, secondo comma: 
              Gli  articoli  22  e  seguenti   del   regolamento   di
          esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
          sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono i
          seguenti: 
              "Art. 22. - L'autorita' di pubblica  sicurezza  assiste
          alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti". 
            "Art. 23. - L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al
          servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai  comandanti
          della forza pubblica e della  forza  armata,  presenti  sul
          posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire. 
            Le sue disposizioni non possono essere  modificate  senza
          suo ordine". 
            "Art. 24. - Quando occorra sciogliere una riunione od  un
          assembramento, il funzionario di  pubblica  sicurezza,  ove
          non  indossi  l'uniforme  di  servizio,  deve  mettersi  ad
          armacollo la sciarpa tricolore. 
            L'ufficiale od  il  sottufficiale  dei  carabinieri  deve
          essere in divisa. 
            L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in nome
          della legge"". 
            "Art. 25. - Qualora  non  sia  possibile  disporre  della
          tromba per le  formalita'  di  cui  all'articolo  23  della
          legge, lo scioglimento della riunione e' ordinato  con  tre
          intimazioni ad alla voce". 
            "Art. 26. - Nel caso di scioglimento di una riunione o di
          un assembramento, a termini dell'art. 24 della  legge,  non
          si  puo'  adoperare  la  forza  prima  che  l'ufficiale  di
          pubblica sicurezza  o  il  sottufficiale  dei  carabinieri,
          preposto al servizio, ne abbia dato ordine". 
            "Art. 27. - Eseguito lo scioglimento di una riunione o di
          un assembramento, l'ufficiale di pubblica  sicurezza  o  il
          sottufficiale dei carabinieri preposto al  servizio  redige
          verbale  sulle  varie  fasi  della  riunione,   sui   reati
          eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure
          adottate per il mantenimento dell'ordine. 
            Ove  sia  il  caso,  il  verbale  e'   trasmesso,   entro
          ventiquattro ore, all'autorita' giudiziaria per l'esercizio
          dell'azione penale". 
            "Art.  28.  -  Quando  sia   omesso   l'avviso   di   cui
          all'articolo 18 della legge, l'autorita' locale di pubblica
          sicurezza informa immediatamente il questore, e, in caso di
          urgenza, provvede, sotto la propria responsabilita',  o  ad
          impedire che la riunione  abbia  luogo  o  a  vigilarne  lo
          svolgimento,  riferendone  subito  al  questore   per   gli
          ulteriori provvedimenti". 
            L'art.  18  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con  R.D.  18  giugno  1931,  n.  773,
          richiamato nell'art. 28 del regolamento di cui sopra, e' il
          seguente: 
            "Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo pubblico
          (o aperto al pubblico),  devono  dame  avviso,  almeno  tre
          giorni prima, al questore. 
            E' considerata pubblica anche una riunione, che,  sebbene
          indetta in forma privata,  tuttavia  per  il  numero  delle
          persone  che  dovranno  intervenirvi,  o  per  lo  scopo  o
          l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. 
            I contravventori sono puniti con  l'arresto  fino  a  sei
          mesi   e   con   l'ammenda   da   lire    quarantamila    a
          centosessantamila. 
            Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle  riunioni
          predette prendono la parola. 
            Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni
          di ordine pubblico, di moralita', o  di  sanita'  pubblica,
          puo' impedire che la riunione abbia luogo e  puo',  per  le
          stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e  di  luogo
          alla riunione. 
            I  contravventori  al   divieto   o   alle   prescrizioni
          dell'autorita' sono puniti con l'arresto lino a un  anno  e
          con l'ammenda da lire ottantamila a centosessantamila.  Con
          le stesse  pene  sono  puniti  coloro  che  nelle  predette
          riunioni prendono la parola. 
            Non   e'    punibile    chi,    prima    dell'ingiunzione
          dell'autorita' o per obbedire  ad  essa,  si  ritira  dalla
          riunione. 
            Le disposizioni di questo articolo non si applicano  alle
          riunioni elettorali".