Art. 6. Superiore operativo Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale e' affidata la direzione del servizio. Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli art. 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 6, secondo comma: Gli articoli 22 e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono i seguenti: "Art. 22. - L'autorita' di pubblica sicurezza assiste alle riunioni per mezzo dei suoi funzionari ed agenti". "Art. 23. - L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obiettivi da conseguire. Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine". "Art. 24. - Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L'ufficiale od il sottufficiale dei carabinieri deve essere in divisa. L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in nome della legge"". "Art. 25. - Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalita' di cui all'articolo 23 della legge, lo scioglimento della riunione e' ordinato con tre intimazioni ad alla voce". "Art. 26. - Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si puo' adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine". "Art. 27. - Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento, l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate per il mantenimento dell'ordine. Ove sia il caso, il verbale e' trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorita' giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale". "Art. 28. - Quando sia omesso l'avviso di cui all'articolo 18 della legge, l'autorita' locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilita', o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al questore per gli ulteriori provvedimenti". L'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, richiamato nell'art. 28 del regolamento di cui sopra, e' il seguente: "Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo pubblico (o aperto al pubblico), devono dame avviso, almeno tre giorni prima, al questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire quarantamila a centosessantamila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita', o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo e puo', per le stesse ragioni, prescrivere modalita' di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorita' sono puniti con l'arresto lino a un anno e con l'ammenda da lire ottantamila a centosessantamila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorita' o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali".