(Regolamento - art. 60)
                              Art. 60. 
                        Congedo straordinario 
 
  Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato e'
disciplinato  dall'art.  37  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,
secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli. 
  Ferme restando, per quanto riguarda il  congedo  straordinario  per
infermita', la competenza e le  modalita'  previste  dalla  legge  18
dicembre 1970, n. 1137, la competenza per la concessione del  congedo
straordinario per gravi motivi, per matrimonio  e  per  esami  spetta
alla direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica
sicurezza. 
 
 
          Nota all'art. 60, primo comma: 
            L'art. 37 del testo unico delle disposizioni  concernenti
          lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato,  approvato
          con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: 
            "Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato,  oltre
          il congedo ordinario, possono  essere  concessi  per  gravi
          motivi congedi straordinari. 
            Il  congedo  straordinario  compete  di  diritto   quando
          l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
          qualora trattisi di mutilato o invalido  di  guerra  o  per
          servizio, debba attendere alle cure richieste  dallo  stato
          di invalidita'. 
            Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni
          di congedo straordinario. 
            In ogni caso il congedo straordinario non  puo'  superare
          complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. 
            Il congedo straordinario e' concesso, in base a  motivato
          rapporto del  capo  dell'ufficio,  dall'organo  competente,
          secondo   gli   ordinamenti   particolari   delle   singole
          amministrazioni". 
          Nota all'art. 60, secondo comma: 
            La  legge   18   dicembre   1970,   n.   1137,   concerne
          "Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione  degli
          assegni   e   alla   liquidazione    delle    pensioni    e
          dell'indennita' di buonuscita al personale del Corpo  delle
          guardie di pubblica sicurezza". Di questa  legge  l'art.  2
          contiene  la  disciplina  del  congedo  straordinario   per
          infermita', per il personale della Polizia di Stato.