(Regolamento - art. 61)
                              Art. 61. 
                              Malattie 
 
  Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di  salute  non
ritenga di essere in  condizione  di  prestare  servizio  deve  darne
tempestiva  notizia  telefonica  al  capo  dell'ufficio,  reparto   o
istituto  da  cui  dipende,  trasmettendo,  nel  piu'   breve   tempo
possibile, il certificato medico da cui  risulti  la  diagnosi  e  la
prognosi. 
  L'Amministrazione ha  facolta'  di  effettuare,  tramite  i  propri
sanitari, visite di controllo. 
  Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la
malattia  debbono  comunque  essere  rilasciati  dai  sanitari  della
Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per  i
militari in servizio di leva. 
  Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi  di  servizio,
l'Amministrazione, in relazione alle  esigenze  di  assistenza  o  di
profilassi della collettivita', puo', a mezzo  dei  propri  sanitari,
disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura. 
  Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi  di
salute puo' essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione  del
recapito all'ufficio.