Art. 61. Malattie Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel piu' breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi. L'Amministrazione ha facolta' di effettuare, tramite i propri sanitari, visite di controllo. Per gli agenti ausiliari di leva i certificati medici attestanti la malattia debbono comunque essere rilasciati dai sanitari della Polizia di Stato e continua ad applicarsi la normativa vigente per i militari in servizio di leva. Per i dipendenti che fruiscono di alloggi collettivi di servizio, l'Amministrazione, in relazione alle esigenze di assistenza o di profilassi della collettivita', puo', a mezzo dei propri sanitari, disporre il ricovero dell'interessato in luoghi di cura. Il periodo di congedo straordinario o di aspettativa per motivi di salute puo' essere fruito anche fuori sede, previa comunicazione del recapito all'ufficio.