(Regolamento - art. 62)
                              Art. 62. 
                        Accertamenti sanitari 
 
  Al termine di malattie  con  prognosi  superiori  a  30  giorni  il
dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il
giudizio di idoneita' al servizio. 
  Ove il sanitario le ritenga necessario, in  relazione  al  tipo  ed
alla durata della malattia, tale giudizio puo' essere demandato  alla
commissione medica ospedaliera. 
  Gli accertamenti relativi vengono effettuati in  conformita'  delle
disposizioni  della  legge  11  marzo  1926,  n.  416,  e  successive
modifiche, e del regolamento approvato con regio  decreto  15  aprile
1928, n. 1024. 
  Il ricovero in  un  ospedale  militare  puo'  essere  disposto  dal
sanitario della Polizia di Stato,  qualora  sia  necessario  per  gli
accertamenti  medico-legali  o  a  richiesta   dell'interessato,   in
conformita' alle norme sul servizio sanitario nazionale. 
 
 
          Note all'art. 62, terzo comma: 
            - La  legge  11  marzo  1926,  n.  416,  concerne  "Nuove
          disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti
          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
          personali dipendenti delle amministrazioni  militari  e  da
          altre amministrazioni dello Stato" e - Il  R.D.  15  aprile
          1928,  n.  1024,  concerne  "Sostituzione   di   un   nuovo
          regolamento a quello approvato con R.D. 22 giugno 1926,  n.
          1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n.  416,
          sulle   procedure   da    seguirsi    negli    accertamenti
          medico-legali  delle  ferite,  lesioni  ed  infermita'  dei
          personali dipendenti delle amministrazioni  militari  e  da
          altre amministrazioni dello Stato".