Art. 62. Accertamenti sanitari Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneita' al servizio. Ove il sanitario le ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio puo' essere demandato alla commissione medica ospedaliera. Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformita' delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Il ricovero in un ospedale militare puo' essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformita' alle norme sul servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 62, terzo comma: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, concerne "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti delle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato" e - Il R.D. 15 aprile 1928, n. 1024, concerne "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con R.D. 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti delle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato".