(Regolamento - art. 64)
                              Art. 64. 
               Accertamenti psicofisici e attitudinali 
 
  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904,  per  l'impiego
in particolari  settori  di  attivita',  il  dipendente  puo'  essere
sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali. 
 
 
          Nota all'art. 64: 
            L'art 9 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904,  concernente
          "Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici  e
          attitudinali  di  cui  devono  essere   in   possesso   gli
          appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che  espletano
          funzioni  di  polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi   per
          l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
          espleta funzioni di polizia" e' il seguente: 
            "Art. 9 (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli
          appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che  espletano
          funzioni di polizia). - Nel corso del  rapporto  d'impiego,
          per gli appartenenti ai ruoli della Polizia  di  Stato  che
          espletano  funzioni  di  polizia,  l'idoneita'  o  la   non
          idoneita'   psico-fisica   al   servizio   nel   ruolo   di
          appartenenza e' accertata ai sensi dell'art. 77 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
            Il giudizio di cui al comma precedente, oltre che ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni contenute nel  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738,  e
          nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  339,  puo'  essere  chiesto   dall'amministrazione   in
          occasione di istanze presentate dal personale  che  espleta
          funzioni di polizia per congedo straordinario,  aspettativa
          per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa
          di servizio in infermita', concessioni di equi  indennizzo,
          ai fini della dispensa dal servizio per motivi  di  salute,
          oppure  in  relazione  a  specifiche  circostanze  rilevate
          d'ufficio".