Art. 64. Accertamenti psicofisici e attitudinali Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, per l'impiego in particolari settori di attivita', il dipendente puo' essere sottoposto ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.
Nota all'art. 64: L'art 9 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, concernente "Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" e' il seguente: "Art. 9 (Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia). - Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Il giudizio di cui al comma precedente, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, puo' essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in infermita', concessioni di equi indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio".