Art. 7. Supplenze nella titolarita' degli uffici Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente incaricato delle funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del titolare dell'ufficio, reparto o istituto, ne assume la direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica piu' elevata. Il capo della Polizia puo' disporre che un dirigente di un altro ufficio o istituto o il comandante di un altro reparto assuma temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il comando del reparto. Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, puo' disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. In tali circostanze il funzionario temporaneamente preposto all'ufficio puo' delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica piu' elevata le attivita' che non siano esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.