(Regolamento - art. 7)
                               Art. 7. 
              Supplenze nella titolarita' degli uffici 
 
  Salvo che vi sia un dipendente istituzionalmente  incaricato  delle
funzioni vicarie, in caso di  assenza  o  impedimento  per  qualsiasi
causa del titolare dell'ufficio, reparto o  istituto,  ne  assume  la
direzione il dipendente dell'ufficio con qualifica piu' elevata. 
  Il capo della Polizia puo' disporre che un dirigente  di  un  altro
ufficio o istituto  o  il  comandante  di  un  altro  reparto  assuma
temporaneamente, a scavalco, la direzione dell'ufficio, istituto o il
comando del reparto. 
  Il questore, per  i  commissariati  e  i  posti  di  polizia,  puo'
disporre  che  temporaneamente,  a   scavalco,   la   direzione   del
commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da  chi
abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato. 
  In  tali  circostanze  il  funzionario   temporaneamente   preposto
all'ufficio puo' delegare al dipendente dell'ufficio con la qualifica
piu' elevata le attivita' che non siano esercizio delle  funzioni  di
autorita' locale di pubblica sicurezza.