(Regolamento - art. 70)
                              Art. 70. 
                           Premi in denaro 
 
  Per segnalato  servizio  di  polizia,  con  le  medesime  modalita'
previste dal primo comma dell'articolo 73 de presente  decreto,  puo'
essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Pulizia di Stato
nonche' al personale delle altre forze di polizia indicato  nell'art.
16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed  a  coloro  che  abbiano  la
qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. 
  Per segnalati servizi di  polizia  si  intendono  quei  servizi  di
particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno
luogo  all'attribuzione  delle  ricompense  previste  nei  precedenti
articoli. 
  Il premio in denaro e' cumulabile con le altre  ricompense  di  cui
all'art. 66. 
 
 
          Nota all'art. 70, primo comma: 
            L'art. 16 della legge  1  aprile  1981,  n.  121,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 16 (Forze di  polizia).  -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  Polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
              b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso". 
            "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale  appartenente
          ai  ruoli  professionali  dei  sanitari  si  applicano   le
          disposizioni dell'ordinamento del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e
          dell'ordinamento del personale della Polizia di  Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337".