Art. 70. Premi in denaro Per segnalato servizio di polizia, con le medesime modalita' previste dal primo comma dell'articolo 73 de presente decreto, puo' essere concesso premio in denaro ai dipendenti della Pulizia di Stato nonche' al personale delle altre forze di polizia indicato nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed a coloro che abbiano la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Per segnalati servizi di polizia si intendono quei servizi di particolare rilievo che, comunque, non rientrano tra quelli che danno luogo all'attribuzione delle ricompense previste nei precedenti articoli. Il premio in denaro e' cumulabile con le altre ricompense di cui all'art. 66.
Nota all'art. 70, primo comma: L'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' il seguente: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". "Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".