(Regolamento - art. 73)
                              Art. 73. 
                     Proposte per le ricompense 
 
  La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio,
della lode e del premio in  denaro  e'  formulata  al  Ministero  dal
dirigente dell'ufficio o  del  reparto  e,  per  quanto  riguarda  il
personale   delle   specialita',   dai   dirigenti    degli    uffici
compartimentali della polizia stradale, ferroviaria e postale  e  dai
dirigenti degli uffici di polizia di frontiera, che ne  informano  il
prefetto e il questore delle province interessate. 
  Per il personale in servizio presso gli istituti di  istruzione  la
proposta e' formulata dal direttore dell'istituto, che ne informa  il
prefetto ed il questore delle province interessate. 
  Per il personale in servizio presso il Dipartimento della  pubblica
sicurezza la proposta  e'  formulata  dal  direttore  dell'ufficio  o
direzione centrale competente. 
  La proposta deve essere corredata da una  relazione  contenente  la
descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una
esatta valutazione del merito. 
  La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla  conclusione
dell'operazione o dell'attivita' cui la stessa fa riferimento. 
  La commissione, salvo  casi  di  eccezionale  urgenza,  esamina  le
proposte in ordine cronologico e contemporaneamente  quelle  che  per
connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi  operativi
in tempi e luoghi diversi.