Art. 73. Proposte per le ricompense La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro e' formulata al Ministero dal dirigente dell'ufficio o del reparto e, per quanto riguarda il personale delle specialita', dai dirigenti degli uffici compartimentali della polizia stradale, ferroviaria e postale e dai dirigenti degli uffici di polizia di frontiera, che ne informano il prefetto e il questore delle province interessate. Per il personale in servizio presso gli istituti di istruzione la proposta e' formulata dal direttore dell'istituto, che ne informa il prefetto ed il questore delle province interessate. Per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la proposta e' formulata dal direttore dell'ufficio o direzione centrale competente. La proposta deve essere corredata da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attivita' cui la stessa fa riferimento. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e contemporaneamente quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.