(Regolamento - art. 77)
                              Art. 77. 
                         Attivita' sportiva 
 
  L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza   cura   e   promuove
l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine
di  consentire  la  preparazione  e  il  ritempramento   psico-fisico
necessario  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   istituzionali,
predisponendo  le   necessarie   infrastrutture   e   attraverso   la
costituzione  di  gruppi  sportivi,  che  assumono  la  denominazione
"Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle  attivita'  agonistiche
locali, nazionali ed internazionali. 
  Ai su indicati fini,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
stipula appositi accordi  o  convenzioni  con  il  Comitato  olimpico
nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o  convenzione
vige quello stipulato il 12 agosto 1954. 
  L'Amministrazione,  salvo   particolari   esigenze   di   servizio,
consente, inoltre, che propri atleti  partecipino  alle  preparazioni
individuali  o  collettive  organizzate  dalle  federazioni  sportive
nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a  gare
nazionali o internazionali ufficiali. 
  Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno  svolto  attivita'
agonistica  possono  essere  utilizzati   per   l'addestramento   del
personale. 
  Ai fini del coordinamento dell'attivita' dei  gruppi  sportivi,  e'
istituito  nell'ambito  della  direzione  centrale  per  gli   affari
generali  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  un  apposito
ufficio al quale e' preposto un  primo  dirigente  della  Polizia  di
Stato.