(Regolamento - art. 78)
                              Art. 78. 
                         Diritto allo studio 
 
  L'amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione
del personale che intende conseguire un titolo di  studio  di  scuola
media  superiore  o  universitario   o   partecipare   a   corsi   di
specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti  presso
le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio. 
  A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo  straordinario  per
esami, e' concesso un periodo  annuale  complessivo  di  150  ore  da
dedicare alla frequenza dei corsi stessi. 
  Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale  di  servizio,
secondo le esigenze prospettate dall'interessato  almeno  due  giorni
prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove
non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. 
  L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea  documentazione,
di avere frequentato il corso di studi per il quale ha  richiesto  il
beneficio, che e' suscettibile  di  revoca  in  caso  di  abuso,  con
decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario  dell'anno
in corso o dell'anno successivo.