Art. 79. Attivita' ricreative L'amministrazione della pubblica sicurezza cura la funzionalita' dei centri balneari, montani, sportivi, circoli ricreativi, spacci, favorisce le attivita' turistiche e culturali per il personale di cui all'art. 1 e relativi familiari e, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative e livello nazionale, stabilisce le disposizioni di massima necessarie per la gestione delle predette strutture. Visto il Ministro dell'interno SCALFARO