(Regolamento - art. 79)
                              Art. 79. 
                        Attivita' ricreative 
 
  L'amministrazione della pubblica sicurezza  cura  la  funzionalita'
dei centri balneari, montani, sportivi, circoli  ricreativi,  spacci,
favorisce le attivita' turistiche e culturali per il personale di cui
all'art. 1 e relativi familiari e,  d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali del personale della Polizia di Stato piu' rappresentative e
livello nazionale, stabilisce le disposizioni di  massima  necessarie
per la gestione delle predette strutture. 
 
                   Visto il Ministro dell'interno 
                              SCALFARO