(Regolamento - art. 8)
                               Art. 8. 
        Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive 
 
  L'appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore  e
ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive
dallo stesso ricevute. 
  Oltre a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1 aprile 1981,  n.
121, le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto  al
superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. 
  Ove  all'esecuzione  dell'ordine  si   frapponessero   difficolta',
inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse  possibile  ricevere
ulteriori direttive, il  dipendente  deve  adoperarsi  per  superarli
anche con  proprie  iniziative,  evitando  di  arrecare,  per  quanto
possibile, pregiudizi al servizio. 
  Di quanto sopra egli deve informare  il  superiore  immediatamente,
riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del  suo
intervento. 
 
 
          Nota all'art. 8, secondo comma: 
            L'art. 66 della  legge  1  aprile  1981,  n.  121  e'  il
          seguente: 
            Art. 66 (Ordine  gerarchico  e  rapporti  funzionali).  -
          L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica
          sicurezza e' tenuto ad eseguire gli  ordini  impartiti  dal
          superiore gerarchico od operativo. 
            Gli ordini devono essere attinenti  al  servizio  o  alla
          disciplina, non eccedenti  i  compiti  di  istituto  e  non
          lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti. 
            L'appartenente  ai   ruoli   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli
          ritenga palesemente illegittimo,  deve  farlo  rilevare  al
          superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
          l'ordine e' rinnovato  per  iscritto,  e'  tenuto  a  darvi
          esecuzione e di  essa  risponde  a  tutti  gli  effetti  il
          superiore che lo ha impartito. 
            Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  si
          trova in servizio di ordine pubblico ovvero  quando  esiste
          uno stato di  pericolo  e  di  urgenza,  l'ordine  ritenuto
          palesemente illegittimo deve essere eseguito  su  rinnovata
          richiesta anche verbale del superiore, che al  termine  del
          servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. 
            L'appartenente  ai   ruoli   dell'Amministrazione   della
          pubblica sicurezza, al quale viene impartito un  ordine  la
          cui esecuzione costituisce  manifestamente  reato,  non  lo
          esegue ed informa immediatamente i superiori. 
            Il disposto di cui ai commi  precedenti  si  applica,  in
          quanto compatibile, ai rapporti  di  dipendenza  funzionale
          derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza. 
            Gli  appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di   Stato,
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  nonche'  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato sono tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  loro
          impartite in ragione  della  funzione  da  essi  esercitata
          nell'ambito  della  organizzazione  centrale  e  periferica
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
            Fermo restando il disposto degli articoli  13  e  14,  al
          personale  del  ruolo  dei  commissari  e  del  ruolo   dei
          dirigenti  della  Polizia  di  Stato  sono  trasferite   le
          attribuzioni  proprie   dei   funzionari   della   pubblica
          sicurezza. 
            L'inosservanza di quanto disposto nel  presente  articolo
          comporta responsabilita' disciplinari, salva  la  eventuale
          responsabilita' penale". 
            Gli articoli 13 e 14 della legge n. 121/1981,  richiamati
          nel precedente art.  66,  settimo  comma,  si  riferiscono,
          rispettivamente, al prefetto e al questore.