Art. 8. Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei compiti assegnati alle direttive dallo stesso ricevute. Oltre a quanto previsto dall'art. 66 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le eventuali osservazioni sono presentate anche per iscritto al superiore, dopo l'esecuzione dell'ordine. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore immediatamente, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Nota all'art. 8, secondo comma: L'art. 66 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' il seguente: Art. 66 (Ordine gerarchico e rapporti funzionali). - L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignita' personale di coloro cui sono diretti. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto, e' tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza. Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno, nonche' delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza. L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilita' disciplinari, salva la eventuale responsabilita' penale". Gli articoli 13 e 14 della legge n. 121/1981, richiamati nel precedente art. 66, settimo comma, si riferiscono, rispettivamente, al prefetto e al questore.