(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Non e' permesso ai candidati di consultare libri o scritti fuorche'
il testo delle leggi, ne' conferire fra loro o con persone estranee. 
 
  Quegli che contravviene a queste  disposizioni  sara'  escluso  dal
concorso, e l'esame da lui fatto sara' nullo. 
 
  La   Commissione   invigilera'   sull'osservanza   delle   predette
disposizioni, ed a tal fine almeno uno dei suoi membri  dovra'  esser
sempre presente nella sala degli esami.