(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
  Agli esami di promozione sono ammessi  soltanto  gli  uffiziali  di
grado  e  stipendio   immediatamente   inferiore   nelle   rispettive
categorie, i quali abbiano un servizio effettivo non  minore  di  due
anni nel grado medesimo,  esclusi  pero'  coloro  che  fossero  stati
promossi a termini dell'art. 2 del presente regolamento. 
 
  Qualora a coprire i posti vacanti non fosse sufficiente  il  numero
dei concorrenti, ovvero dopo un primo  esperimento  non  bastasse  il
numero dei riconosciuti idonei, potranno essere ammessi all'esame gli
uffiziali dello stipendio o del grado successivo.