(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina ad  un
grado o ad uno stipendio, ed a parita', dalla  data  del  decreto  di
nomina, al grado od allo stipendio inferiore. 
 
  In caso di parita' sulle date  di  tutti  i  decreti  di  nomina  e
promozione precedera' il piu' anziano di eta'.