Art. 5. 
 
  Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di  procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  «Se il giudice accerta l'impossibilita' dell'imputato  di  prestare
la cauzione o la malleveria, (( impone  uno  o  piu'  degli  obblighi
previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 282 ))».