Art. 6. 
 
  Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale e'  inserito  il
seguente: 
  «291-bis. (Modifica e revoca degli  obblighi  -  Permessi).  --  Le
prescrizioni  imposte  ai  sensi  del  secondo  e  del  terzo   comma
dell'articolo 282 e  del  secondo  comma  dell'articolo  284  possono
essere sempre modificate o revocate con ordinanza. 
  (( Per comprovati motivi di salute, di famiglia  o  di  lavoro,  il
giudice   puo'   altresi'   consentire   deroghe   temporanee    alle
prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un
efficace controllo. )) 
  Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti e'  data  immediata
comunicazione all'autorita' di polizia competente per il controllo».