Art. 6. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: «291-bis. (Modifica e revoca degli obblighi - Permessi). -- Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza. (( Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un efficace controllo. )) Dei provvedimenti previsti dai commi precedenti e' data immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente per il controllo».