Art. 8. 
 
  (( Nell'articolo 292  del  codice  di  procedura  penale,  dopo  il
secondo comma, e' inserito il seguente: 
  «Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   possono
procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi  imposti,
si e' dato alla fuga. Del fermo e'  data  notizia,  senza  ritardo  e
comunque  non  oltre  le  quarantotto  ore,  al   procuratore   della
Repubblica del  luogo  dove  e'  stato  eseguito,  il  quale,  se  lo
convalida, emette ordine di arresto e  trasmette  immediatamente  gli
atti all'autorita' giudiziaria che ha disposto  gli  obblighi  per  i
provvedimenti di sua competenza». ))