Art. 8. (( Nell'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorita' giudiziaria che ha disposto gli obblighi per i provvedimenti di sua competenza». ))