IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
 
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; 
  Visto il decreto ministeriale  12  aprile  1972,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 109  del  26  aprile  1972,  concernente   la
disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode
Ditylenchus dipsaci; 
  Vista  la  direttiva  del   Consiglio   del   21   dicembre   1976,
n. 77/93/CEE,   concernente   le   misure   di   protezione    contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai  vegetali  o
ai prodotti vegetali; 
  Viste le direttive n. 80/392/CEE del 18 marzo  1980,  n. 80/393/CEE
del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio  1981  e  n. 84/378/CEE
del  28  giugno  1984,  che  modificano  la  direttiva   n. 77/93/CEE
sopracitata; 
  Visto il decreto ministeriale  11  luglio  1980,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1980,  concernente  le  norme
fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito  dei
vegetali e prodotti vegetali; 
  Visti i decreti  ministeriali  24  aprile  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 129  del  13  maggio  1981  e  8  marzo  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83  del  23  marzo  1984,  che
modificano il decreto ministeriale 11 luglio sopracitato; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 1  del  2  gennaio   1984,   concernente   le
disposizioni fitosanitarie per l'importazione  di  piante  ospiti  di
Erwinia amylovora; 
  Visto il decreto ministeriale 18  gennaio  1985,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985, concernente i punti  di
entrata per l'importazione dei frutti di pompelmo; 
  Considerata la necessita' di recepire  la  direttiva  n. 94/378/CEE
del 28 giugno 1984; 
  Considerata  la  necessita'  di  apportare  delle  modifiche   alle
disposizioni   fitosanitarie   sulla   base   di   nuove   conoscenze
scientifiche; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  unificare  le  disposizioni
fitosanitarie contenute nei citati  decreti  ministeriali  11  luglio
1980, 24 aprile 1981, 8 marzo 1984 e 18 gennaio 1985; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il presente decreto ha per oggetto le misure di  protezione  contro
l'introduzione  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.