IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Viste le direttive n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981 e n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE sopracitata; Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1980, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981 e 8 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 23 marzo 1984, che modificano il decreto ministeriale 11 luglio sopracitato; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1984, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione di piante ospiti di Erwinia amylovora; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985, concernente i punti di entrata per l'importazione dei frutti di pompelmo; Considerata la necessita' di recepire la direttiva n. 94/378/CEE del 28 giugno 1984; Considerata la necessita' di apportare delle modifiche alle disposizioni fitosanitarie sulla base di nuove conoscenze scientifiche; Ritenuta altresi' la necessita' di unificare le disposizioni fitosanitarie contenute nei citati decreti ministeriali 11 luglio 1980, 24 aprile 1981, 8 marzo 1984 e 18 gennaio 1985; Decreta: Art. 1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.