Art. 13. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 15), e' ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di: 1) drupacee: da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Peru', Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo; 2) pomacee: a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di San Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio; b) dalla Nuova Zelanda nel periodo l° aprile-15 giugno; 3) uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di San Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-15 giugno.