Art. 13. 
 
  In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 15), e' ammessa
l'importazione dei seguenti frutti freschi di: 
    1)  drupacee:  da  Argentina,  Australia,  Cile,  Nuova  Zelanda,
Paraguay, Peru', Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa,  Uruguay,
nel periodo 1° dicembre-31 marzo; 
    2) pomacee: 
      a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di San  Paolo
del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio; 
      b) dalla Nuova Zelanda nel periodo l° aprile-15 giugno; 
    3) uva da tavola: da Argentina, Australia, Cile, Paraguay,  Stato
di San Paolo  del  Brasile,  Sud  Africa,  Uruguay,  nel  periodo  1°
febbraio-15 giugno.