Art. 14. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 16), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante di Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti e indicati nell'allegato IV del presente decreto.