Art. 14. 
 
  In deroga al  divieto  di  cui  all'allegato  III,  punto  16),  il
Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  concedere,  su
domanda, l'autorizzazione all'importazione  di  piante  di  Fragaria,
dettando particolari  norme  cautelative  in  aggiunta  ai  requisiti
fitosanitari  previsti  e  indicati  nell'allegato  IV  del  presente
decreto.