Art. 18. 
 
  Le sementi di piante foraggere sono ammesse  all'importazione  dopo
l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre
piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto  dalla
legge 25  novembre  1971,  n. 1096  e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065. 
  L'importazione  delle  sementi  di  piante  foraggere   riscontrate
inquinate puo' essere effettuata solamente dalle imprese in  possesso
della licenza per l'attivita'  sementiera  di  cui  all'art. 2  della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle  disposizioni
di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge  18
giugno 1931, n. 987, approvato con regio  decreto  12  ottobre  1933,
n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504. 
  L'importazione delle sementi di cui al comma precedente e' ammessa,
in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi,  ovvero  per
la  libera  commercializzazione  nel  territorio   della   Repubblica
italiana, qualora dette sementi, risultino conformi alle disposizioni
previste dalla legge e  regolamento  indicati  nel  primo  comma  del
presente articolo.