Art. 19. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, conforme al modello riprodotto nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali della F.A.O., rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al comma precedente del presente articolo, nonche' i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese d'origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile: a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I; b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato; c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato. Sui certificati fitopatologici che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.