Art. 2. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi; b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali; c) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni; d) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilita' di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate; e) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione; f) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea; g) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea.