Art. 2. 
 
  Ai sensi del presente decreto si intendono per: 
    a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i
frutti freschi e le sementi; 
    b)  prodotti  vegetali:  i  prodotti  di  origine  vegetale   non
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,  purche'  non
si tratti di vegetali; 
    c) organismi  nocivi:  i  nemici  dei  vegetali  o  dei  prodotti
vegetali  che  appartengono  al  regno  animale  o  vegetale,  o   si
presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus,  micoplasmi  o
altri agenti patogeni; 
    d) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti
del servizio ufficiale per la protezione dei  vegetali  o,  sotto  la
responsabilita'  di  questi  ultimi,  da   altre   persone   all'uopo
ufficialmente incaricate; 
    e) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali  atta
ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione; 
    f) Paesi membri: Paesi membri della Comunita' economica europea; 
    g) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla  Comunita'  economica
europea.