Art. 22. 
 
  Quando  i  vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci   indicati
nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione
in Italia, successivamente in piu' Stati e  se,  in  tale  occasione,
sono stati rilasciati  piu'  certificati  fitosanitari,  essi  devono
essere accompagnati dai seguenti documenti: 
    a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese  di  origine  o
sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una  importazione
di vegetali, prodotti vegetali o altre voci visti all'art. 20,  punto
1); 
    b)  ultimo  certificato  fitosanitario  o  sua   copia   conforme
autenticata; 
    c) ultimo certificato di riesportazione; 
    d)  certificati  fitosanitari  e  certificati   fitosanitari   di
riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di  origine  o
loro copie conformi autenticate.