Art. 24. 1) I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V e introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente sia in Italia che nel Paese membro. 2) In deroga alle disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo, il certificato fitosanitario rilasciato per l'importazione delle patate, deve, se si tratta di un'importazione diretta, recare il nome e l'indirizzo del destinatario residente in Italia. Se si tratta di patate immagazzinate in uno o piu' Paesi, diversi dal Paese di origine, l'ultimo certificato fitosanitario o l'ultimo certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, deve recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente in Italia.