Art. 24. 
 
  1) I certificati fitosanitari e i  certificati  di  riesportazione,
rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali o  altre  voci  indicati
nell'allegato  V  e  introdotti  nel  territorio   della   Repubblica
italiana, devono recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario
residente sia in Italia che nel Paese membro. 
  2) In deroga alle disposizioni di cui  al  punto  1)  del  presente
articolo, il certificato fitosanitario rilasciato per  l'importazione
delle patate, deve, se si tratta di un'importazione  diretta,  recare
il nome e l'indirizzo del destinatario residente in Italia. 
  Se si tratta di patate immagazzinate in uno o piu'  Paesi,  diversi
dal Paese di origine, l'ultimo certificato fitosanitario  o  l'ultimo
certificato di riesportazione rilasciato dal  Paese  di  provenienza,
deve recare il nome e l'indirizzo esatto del  destinatario  residente
in Italia.