Art. 26. I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati piu' di quattordici giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore. Tali certificati devono essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunita' e non devono presentare alcuna correzione o cancellatura.