Art. 26. 
 
  I certificati fitosanitari e quelli di  riesportazione  non  devono
essere compilati piu' di quattordici giorni prima della data in cui i
vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre  voci  lasciano  lo  Stato
esportatore o riesportatore. Tali certificati devono  essere  redatti
almeno in una delle lingue ufficiali della  Comunita'  e  non  devono
presentare alcuna correzione o cancellatura.