Art. 28. 
 
  I vegetali, i prodotti vegetali o  le  altre  voci  possono  essere
ammessi al transito nel territorio della Repubblica  italiana,  senza
dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario,  a  condizione
che i  loro  imballaggi  o  i  loro  confezionamenti  siano  tali  da
escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi. 
  Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del  bacino
mediterraneo, in transito  nel  porto  di  Trieste,  si  consente  la
rilavorazione dei frutti stessi.