Art. 29. 
 
  I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 16. e 17., quando  sono
originari di Paesi  ove  e'  nota  la  presenza  del  Quadraspidictus
perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la
sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad
appropriato  trattamento  di  fumigazione  e  tale  trattamento  deve
risultare nel certificato fitosanitario. 
  Sono esenti da fumigazione: 
    a)  i  vegetali  originari  del   Belgio,   Danimarca,   Irlanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e  introdotti  direttamente  da
questi Paesi; 
    b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti  indenni
dal Quadraspidictus  perniciosus,  la  cui  lista  sara'  annualmente
redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 
    c) le parti di piante per uso ornamentale; 
    d) i frutti e le sementi.