Art. 29. I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 16. e 17., quando sono originari di Paesi ove e' nota la presenza del Quadraspidictus perniciosus, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario. Sono esenti da fumigazione: a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi; b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal Quadraspidictus perniciosus, la cui lista sara' annualmente redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) le parti di piante per uso ornamentale; d) i frutti e le sementi.