Art. 3. 
 
  Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto
se esso ha conservato, completamente o  parzialmente,  la  superficie
rotonda naturale, con o senza corteccia, ad eccezione del caso citato
nell'allegato IV, punto  2),  e  nell'allegato  V,  punto  7),  primo
trattino.