Art. 32 
 
  I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre
a trattamento di disinfestazione e di disinfezione  i  vegetali  e  i
prodotti vegetali in importazione nonche'  i  loro  imballaggi,  solo
quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti  organismi
nocivi diversi da quelli  specificati  negli  allegati  I  e  II  del
presente decreto,  fatta  salva  l'eccezione  di  cui  al  precedente
articolo.