Art. 33. 
 
  I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre   voci   indicate
nell'allegato V devono essere  sempre  accompagnati  dal  certificato
fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi
all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge
18  giugno  1931,  n. 987  -  debbono  essere  sottoposti  a   visita
fitosanitaria da parte dei delegati speciali per  le  malattie  delle
piante del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  operanti
presso gli osservatori per le malattie delle  piante  competenti  per
territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato  VI  e
negli  articoli  34  e  35  del  presente  decreto.  Il   certificato
d'importazione  dovra'  essere  rilasciato  solo   se   i   requisiti
fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati  rispettati;
in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno  a  rifiutare  i
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.