Art. 33. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione - fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 - debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI e negli articoli 34 e 35 del presente decreto. Il certificato d'importazione dovra' essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.