Art. 34. La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, puo' aver luogo, altresi', presso: a) le dogane ferroviarie di: Torino, per la merce transitante da Modane; Milano, per la merce transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; Bolzano, per la merce transitante da Fortezza e San Candido; Udine, per la merce transitante da Pontebba; Trieste, per la merce transitante da Villa Opicina; b) le dogane stradali di: Albenga, per la merce transitante da Ponte S. Luigi; Susa, per la merce transitante dal traforo Frejus-Freney.