Art. 34. 
 
  La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci
indicati nell'allegato V, puo' aver luogo, altresi', presso: 
    a) le dogane ferroviarie di: 
       Torino, per la merce transitante da Modane; 
       Milano, per la  merce  transitante  da  Domodossola,  Luino  e
Chiasso; 
       Bolzano, per la merce transitante da Fortezza e San Candido; 
       Udine, per la merce transitante da Pontebba; 
       Trieste, per la merce transitante da Villa Opicina; 
    b) le dogane stradali di: 
       Albenga, per la merce transitante da Ponte S. Luigi; 
       Susa, per la merce transitante dal traforo Frejus-Freney.