Art. 35. 
 
  La visita fitosanitaria ai pacchi  postali  contenenti  vegetali  e
prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato  V,  puo'  aver
luogo presso qualunque dogana, a condizione che gli imballaggi  o  le
confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione
di organismi nocivi.