Art. 36. 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  potra'  consentire,
per particolari esigenze,  l'importazione  dei  vegetali  e  prodotti
vegetali o altre voci, indicati  nell'allegato  V,  anche  attraverso
punti di entrata  diversi  da  quelli  previsti  nell'allegato  VI  e
nell'art. 34.