Art. 38. 
 
  Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da  parte  di
organismi nocivi,  gli  osservatori  per  le  malattie  delle  piante
competenti  per  territorio  possono  accordare,   comunicandolo   al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in  deroga  alle  vigenti
disposizioni   fitosanitarie,   dei    permessi    individuali    per
l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e
prodotti vegetali  provenienti  da  terreni  situati  nelle  zone  di
frontiera con l'Italia, purche'  vengano  utilizzati,  anche  per  la
piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle  immediate
vicinanze della frontiera stessa.