Art. 39. 
 
  L'introduzione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana,   dei
vegetali e dei prodotti vegetali di cui e' proibita l'importazione ai
sensi del presente decreto, potra' essere  consentita,  di  volta  in
volta, dal Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  per  scopi
attinenti alla sperimentazione e alla ricerca  scientifica  nei  casi
previsti dalla direttiva CEE n. 77/93 del 21 dicembre 1976, solamente
ad istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.