Art. 39. L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali di cui e' proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potra' essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica nei casi previsti dalla direttiva CEE n. 77/93 del 21 dicembre 1976, solamente ad istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.