Art. 7. 
 
  Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano  in  caso  di  leggera
contaminazione dei frutti da  parte  di  Quadraspidiotus  perniciosus
(Comst.); tuttavia si applicano nel periodo  1°  maggio-15  settembre
qualora il Quadraspidiotus perniciosus sia giovane e mobile.