Art. 8. 
 
  L'introduzione, nel territorio della Repubblica italiana, per scopi
attinenti alla sperimentazione  o  alla  ricerca  scientifica,  degli
organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, e'  subordinata  a
speciale  autorizzazione  da  richiedersi,  di  volta  in  volta,  al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste da  parte  degli  istituti
scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.