Art. 8. L'introduzione, nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, e' subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.