Art. 9. 
 
  L'introduzione, inoltre, di  organismi  vivi  isolati,  diversi  da
quelli  specificati  negli  allegati  I  e  II,  che  possono  essere
considerati  nocivi,  e'   anch'essa   soggetta   ad   una   speciale
autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.